Piazza Paolo Ferrari, 10
20121 Milano (MI)
Filiale: 05000 MILANO
Iban: IT97 Q030 6909 6061 0000 0076 668
La Fondazione Fare Welafare in quanto Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), rientra nelle disposizioni dettate dall’art.13 del decreto legislativo n.460 del 4/12/97 e dell’art. 14 del decreto legge n. 35 del 14/3/05, convertito in legge n.80 del 14/5/05, che prevede agevolazioni per coloro che versano contributi in suo favore.
Detrazione dall’IRPEF pari al 19% delle erogazioni in denaro fino a €uro 2.065,83
Le erogazioni liberali (art.13 D.Lgs. 460/97), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, entro il limite annuo di €uro 2.065,83 possono essere dichiarate sul MOD.UNICO (ex 740) o MOD. 730 come oneri detraibili e pertanto può essere recuperata una imposta pari al 19% del contributo erogato.
La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile detrarre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall’Ente.
È obbligo di colui che effettua l’erogazione, e che porta tale somma come onere detraibile sulla dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento in quanto, non essendovi l’obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall’Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri detraibili dichiarati.
Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di €uro 70.000,00
Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005, a seguito dell’emanazione del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in legge n. 80 del 14 maggio 2005, in alternativa alla precedente detrazione del 19% è possibile optare per la deduzione dal reddito imponibile. Pertanto è il reddito dichiarato che viene diminuito dell’erogazione effettuata a favore della Onlus e il beneficio fiscale varia con il variare del reddito stesso.
Ai sensi dell’articolo 14 del del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in legge n. 80 del 14 maggio 2005, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10 % del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di €uro 70.000 annui.
Deduzione dal reddito delle erogazioni in denaro fino a 2.065,83 €uro o al 2% del reddito
Le erogazioni liberali (art.13 D.L. 460/97), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, possono essere dedotte dal reddito d’impresa (art. 65 comma 2 lettera c-sexies del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Testo Unico) entro il limite del 2% del predetto reddito. È comunque garantita la deducibilità sino a 4 milioni di lire (€uro 2.065,83) anche se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%.
La deduzione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite banca (bonifico bancario) o ufficio postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile dedurre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall’ente.
Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di 70.000 €uro
Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005, ai sensi dell’articolo 14 del del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, successivamente convertito in legge n. 80 del 14 maggio 2005, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10 % del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di €uro 70.000 annui.
Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte ovvero deduzione nel limite del 2% del predetto reddito e deducibilità sino a € 2.065,83 se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%.